Inapplicabilità dell’imposta sulle donazioni nel caso del conferimento di immobili

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La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 659 depositata il 22 marzo 2018, ha affrontato il tema dell’applicabilità dell’imposta sulle donazioni nel caso del conferimento di immobili in alcuni trust posti a garanzia delle procedure di concordato preventivo richieste da due società commerciali.

I giudici di appello, come già avvenuto in primo grado, hanno riconosciuto le ragioni dei contribuenti, difesi da Matteo Busico di STS Network, affermando l’inapplicabilità dell’imposta sulle donazioni e di quelle ipotecarie e catastali in misura proporzionale, come pretendeva l’Agenzia delle Entrate, affermando quindi la correttezza della tassazione in misura fissa ai fini dell’imposta di registro e delle ipo-catastali, così come applicate dal notaio in sede di registrazione dell’atto.

La sentenza ha evidenziato, in base agli scritti difensivi di parte contribuente, l’impossibilità nella fattispecie di assoggettare l’atto registrato all’imposta sulle donazioni, anche e soprattutto avendo riguardo alla clausola risolutiva ex tunc inserita nell’atto istitutivo di ciascun trust, secondo la quale il fallimento delle società in questione avrebbe comportato l’inefficacia ab origine dei trust. Nelle more del giudizio di primo grado le due società, non ammesse al concordato preventivo dalle stesse richiesto, sono state dichiarate fallite; il curatore di una delle società ha inteso proseguire il giudizio, conferendo l’incarico della difesa della procedura a Matteo Busico di STS, le cui tesi difensive sono state accolte dai giudici di primo e secondo grado, con questi ultimi che hanno concesso all’Agenzia delle Entrate la sola compensazione delle spese di lite.

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