Sentenza n. 98/2022 – CTR

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La Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, con la recente sentenza n. 98/2022, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado che aveva affermato l’illegittimità degli atti impositivi e sanzionatori emanati nei riguardi di una società cancellata dal registro delle imprese basati sulla mancata risposta ad un questionario indirizzato alla non più esistente sede legale, il cui tentativo di notifica era avvenuto mediante una raccomandata ritornata inesitata al mittente, senza che l’Ufficio impositore avesse compiuto alcuna altra attività volta ad assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente dell’atto a lui destinato, come prescritto dall’art. 6 dello statuto dei diritti del contribuente.

La società è stata assistita e rappresentata in giudizio dal nostro socio Matteo Busico.

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La sospensione dei termini processuali

Il nostro socio Matteo Busico ha pubblicato sull’ultimo numero della prestigiosa rivista Diritto e Pratica Tributaria (fondata da A. e V. Uckmar, ed. Cedam) un articolo dal titolo “La sospensione dei termini processuali “da condono” non si applica all’istanza

Notifiche degli atti processuali nel rito tributario

Il nostro socio Matteo Busico ha commentato sull’ultimo numero di GT-Rivista di Giurisprudenza Tributaria l’importante sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 21884/2022, sul tema delle notifiche degli atti processuali nel rito tributario. Per ulteriori informazioni puoi rispondere

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